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Le modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il  1° maggio 2023 è stato approvato il  Decreto Lavoro 2023 dal Consiglio dei ministri che è  entrato in vigore il 5 maggio 2023 ed è stato poi convertito in  Legge 85/2023.

In particolare, l’ art. 14 del Decreto Lavoro 2023, specifica la seguente:

  • Per i  datori di lavoro è obbligatorio nominare il medico competente quando richiesto del DVR
  • Una  formazione obbligatoria specifica per il datore di lavoro che utilizza attrezzature di lavoro durate attività professionali.

L’articolo 14, quindi,  apporta delle modifiche a diversi articoli del D.Lgs. n. 81/2008, Testo unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, in particolare:

Articolo 18, il quale ha subito una modifica nel comma 1, lettera a): il datore di lavoro deve 

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28


e viene inserito il comma 3.3:

3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili  ….

Nell’ articolo 21 è stata apportata una modifica al comma 1, lettera a), il quale dice:

I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV ;

L’articolo 25 ha due inserimenti nel comma 1:

lettera e-bis)

(e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase pre-assuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento)

Lettera n-bis):


n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

All’interno dell’articolo 37 è stata inserita nel comma 2, lettera b-bis)

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa


b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

 
È stato poi eliminato il comma 12 dell’articolo 71 ed è stato sostituito dal nuovo

I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

Nell’articolo 72 viene sostituito il secondo periodo del comma 2:

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.

È stato aggiunto il comma 4-Bis all’articolo 73:

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

A questo proposito è stato aggiunto nell’articolo 87, comma 2, lettera c)

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:

c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis

Infine, nell’articolo 98, comma 1, lettera b) è aggiunto

ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,

INAIL | Formazione sicurezza:14 milioni per la prevenzione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e nel sito web dell’Istituto, il nuovo bando con cui INAIL mette a disposizione quasi 14 milioni di euro per finanziare interventi formativi e aggiornamenti tematici nel campo della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo stesso presidente INAIL Franco Bettoni ha sottolineato come l’iniziativa sia di estrema importanza al fine di favorire un’efficace cultura della salute e della sicurezza sul lavoro.

I destinatari
A beneficiare degli interventi formativi rientranti nel bando INAIL saranno quelli destinati ai lavoratori, ai loro rappresentanti per la sicurezza a livello aziendale, quindi gli RLS, RLST ed RLSSP così come i responsabili del servizio di prevenzione e protezione RSPP.

Le domande di partecipazione al finanziamento potranno essere presentate sia in modalità singola che in aggregazione sia dai soggetti formatori che già hanno provveduto all’accreditamento nella Regione in cui svolgeranno il progetto, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, dagli organismi paritetici e, limitatamente ai propri iscritti, dagli ordini e dai collegi professionali.

Tali domande dovranno riguardare un importo complessivo all’interno della fascia da 20mila a 40 mila euro e ad ogni progetto che otterrà l’ammissione verrà riconosciuto un contributo finanziario di orario predeterminato variabile in funzione del numero dei partecipanti e delle ore di formazione erogate.


Documenti ed informazioni disponibili su:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/finanziamenti-per-la-sicurezza/avviso-pubblico-formazione-2022.html

GESTIONE DEI CONTROLLI GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO

Dal 15 ottobre 2021 è entrato in vigore l’obbligo di possedere – ed esibire – il Green Pass contro il COVID-19 per poter accedere al proprio luogo di lavoro. Un obbligo che ha posto diversi quesiti sulle modalità di controllo e di gestione; per questo motivo il Governo ha pubblicato sul proprio sito internet una raccolta di domande frequenti e di risposte per la gestione dei controlli del Green Pass all’interno delle aziende.
Come devono avvenire i controlli sul Green Pass dei lavoratori?

Ogni organizzazione aziendali, pubblica o privata che sia, deve ritenersi autonoma nell’organizzazione dei controlli, sempre nel rispetto del dPCM del 12 ottobre 2021.
Le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, le quali possono essere effettuate anche a campione, vengono definite dai datori di lavoro prevedendo che, dove la cosa sia possibile, i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, individuando le modalità più comode per evitare code e ritardi all’ingresso. Dovrà essere individuato con atto formale ogni soggetto incaricato dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
In caso di pubbliche amministrazioni in cui il controllo non venga effettuato al momento dell’accesso al luogo di lavoro, questo dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa e potrà essere effettuato in modo generalizzato oppure in modalità a campione, fermo restando che la misura minima dovrà essere quella del 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazioni che assicuri il controllo di tutto il personale dipendente.

Quali strumenti utilizzare per i controlli sul Green Pass?


L’applicazione per smartphone "VerificaC19" è il principale strumento in forze ai datori di lavoro, ma saranno rese disponibili per tutti (sia pubblici che privati) delle specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del processo delle certificazioni; in particolare le verifiche potranno avvenire attraverso:
  • Integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde dei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o della temperatura;
  • Per quanto concerne gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’integrazione asincrona tra la stessa piattaforma e la Piattaforma nazionale - DGC;
  • Per quanto concerne i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, siano questi privato o pubblici non aderenti al sistema NoiPA, l’integrazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale – DGC;

Per quanto concerne le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale - DGC;


I soggetti che per comprovati motivi di salute non possono vaccinarsi, come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?


I soggetti i quali non possono effettuare alcun vaccino contro il COVID-19, per comprovati motivi di salute, dovranno esibire un particolare certificato in cui è contenuto l’apposito "QR code"; in corso di predisposizione.

"Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo."


I soggetti vaccinati, ma in attesa del rilascio o dell’aggiornamento del Green Pass, come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
Coloro i quali sono in attesa del rilascio del primo certificato verde o dell’aggiornamento dello stesso e che ne hanno diritto potranno avvalersi dei documenti rilasciati sia in formato cartaceo che digitale, da
  • Strutture sanitarie pubbliche o private
  • Farmacie
  • Medici di medicina generale
  • Pediatri di libera scelta
  • Laboratori di analisi
Un datore di lavoro che accerta che un dipendente ha avuto accesso al luogo di lavoro senza green pass quali provvedimenti deve attuare?

Nel caso in cui un lavoratore acceda alla sede di servizio sprovvisto di certificato verde, il Datore di Lavoro dovrà effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa.


Quali sanzioni rischia il lavoratore sprovvisto di Green Pass?


Il lavoratore, sia del settore pubblico che di quello privato, sprovvisto di Green Pass non potrà accedere al luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato senza diritto allo stipendio sino alla presentazione del Certificato Verde.

Nel caso di aziende con un numero di dipendenti inferiore a 15, dopo il quinto giorni di assenza ingiustificata, sarà diritto del Datore di Lavoro la sospensione del lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. Tale periodo non potrà però superare i dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Nel caso in cui il lavoratore acceda comunque al luogo di lavoro sprovvisto di Green Pass, questi è soggetto ad un provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa tra i 600 euro a 1.500 euro.
A queste possono poi essere applicate le sanzioni disciplinari che sono eventualmente previsti dal CCNL.

Oltre alla sospensione della retribuzione, per il lavoratore senza Green Pass, verranno sospese anche tutte le altre componenti della retribuzione, di qualsiasi natura sia previdenziale che accessoria o indennitario previste per la giornata di lavoro mancata.
Tutti i giorni di assenza ingiustificata non concorreranno poi alla maturazione delle ferie comportando la conseguente perdita della relativa anzianità di servizio.


In caso di lavoratori che arrivano da società di somministrazione il controllo del green pass dovrà essere effettuato dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?


I controlli dovranno essere effettuati da entrambe le società.


I protocolli e le linee guida contro il COVID-19 vengono superate con l’uso del Green Pass?


No, l’uso del Green Pass non fa in alcun modo decadere gli obblighi relativi alle sanificazioni delle sedi, l’uso delle mascherine e dei distanziamenti; si tratta di una misura ulteriore che va ad integrarsi a tali protocolli.

Clienti che utilizzano taxi o vetture a noleggio con conducente sono tenuti a verificare il Green Pass dei driver?

No, non sono tenuti a verificare il Green Pass dei conducenti.


Parrucchieri, estetisti e operatori vari nel settore dei servizi alla persona dovranno controllare il Green Pass dei propri Clienti?

I titolari dovranno controllare il Green Pass esclusivamente dei propri dipendenti e non dei Clienti, allo stesso modo questi ultimi non potranno richiedere il Green Pass a chi svolge l’attività in questione.

Dovrà essere controllato il Green Pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi ad un’azienda e per questo devono accedere alle sedi della stessa?

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo la propria attività, sia questa lavorativa, di formazione o di volontariato all’interno delle sedi di un’azienda saranno soggetti al controllo del certificato.


Il Datore di Lavoro può verificare il possesso del Green Pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso al luogo di lavoro?

Sì, nei casi di specifiche esigenze lavorative il Datore di Lavoro può richiedere che venga resa comunicazione da parte dei lavoratori del mancato possesso del Green Pass per dare modo all’organizzazione di gestire e soddisfare tali esigenze.


Un Datore di Lavoro che non effettua le verifiche previste, quali sanzioni rischia?

Il Datore di Lavoro può essere punito con una sanzione amministrativa che va da 400 euro a 1.000 euro.


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